L’art. 2236 c.c. dispone che se la prestazione del professionista intellettuale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave; quindi, il professionista: In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2961 del codice https://assistenza-legale-interpo73714.blog-mall.com/28962890/the-definitive-guide-to-avvocato-penale-negligenza-professionale-milano-italia